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Sent. C. Cass. pen. 11/03/2003, n. 20738

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Tre provvedimenti necessari per una costruzione.
1. Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l’autorizzazione paesaggistica e, ove previsto, il nulla osta dell’Ente parco, con la precisazione che questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, ma chiamato a compiere una duplice valutazione, mantenendo la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio.

1a. (ATED-VIN.1) - Sul vincolo paesaggistico all’attività edilizia ved. la giurisprudenza seguente (la più recente, degli anni 2002 e 2003). 1. Vincolo paesaggistico C. Stato VI 10 ottobre 2002 n. 5441 R (Il divieto di edificabilità per vincolo paesaggistico deve essere rispettato anche per le opere pubbliche); Cass. pen. III 12 luglio 2002 n. 26601 e 14 febbraio 2002 n. 6011 (Nozione di territorio coperto da bosco, ex art. 1, lett. g) L. 8 agosto 1985 n. 431); C. Stato VI 20 maggio 2002 n. 2724 R (Il vincolo paesaggistico può essere disposto dal Ministero dei beni culturali anche su aree in cui sono in corso lavori per costruzioni edilizie); VI 24 maggio 2002 n. 2847 R (Il vincolo paesaggistico si perfeziona con la pubblicazione, nell’albo dei Comuni interessati, dell’apposito elenco delle zone da proteggere). 2. Nulla osta regionale - Rilascio C. Stato VI 27 settembre 2002 n. 4971 R (Criterio per il rilascio del nulla osta regionale); VI 23 settembre 2002 n. 4823 R (Facoltà di Regione o Comune di imporre ulteriori prescrizioni col rilascio del nulla osta ex art. 151 D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490); VI 3 luglio 2002 n. 3633 R (Sull’obbligo di richiedere il nulla osta prescritto dall’art. 1 L. 85/431 prima di eseguire qualsiasi opera); Cass. pen. III 20 marzo 2002 n. 11292 (Interventi edilizi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività: subordinati al rilascio del nulla osta della Autorità competente). 3. Annullamento ministeriale del nulla osta regionale 3.1. Avviso di inizio procedimento C. Stato VI 13 febbraio 2003 n. 790 R; VI 22 aprile 2002 n. 2170 R (L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica deciso dalla Soprintendenza deve essere preceduto dall’avviso dell’inizio del procedimento, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495); Cass. pen. III 14 gennaio 2002 n. 1172 (Costituisce reato lo sbancamento non autorizzato di un’opera sottoposta a vincolo paesaggistico). 3.2. Decorrenza del termine di 60 gg. dal ricevimento della pratica completa di tutta la documentazione C. Stato VI 16 giugno 2003 n. 3396 R e VI 6 giugno 2003 n. 3186 R e V 17 febbraio 2003 n. 829 (Il termine di 60 giorni stabilito per il provvedimento ministeriale di annullamento del nullaosta regionale decorre dal ricevimento di quest’ultimo con la completa documentazione); VI 6 febbraio 2003 n. 592 R e 10 luglio 2002 n. 3851R (Inammissibilità di sospensione, interruzione, proroga del termine di 60 giorni assegnato per l’annullamento ministeriale del nulla osta regionale); VI 23 settembre 2002 n. 4812 R e 12 agosto 2002 n. 4182 R; VI 24 maggio 2002 n. 2824 R [Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il Ministero dei beni culturali ed ambientali può annullare il nulla osta regionale decorre dalla data in cui l’Organo competente - e non gli organi periferici dell’Amministrazione - riceve il provvedimento regionale completo di tutta la documentazione (ma può essere interrotto da integrazioni istruttorie disposte dal Ministero stesso: VI 3 maggio 2002 n. 2350 R 3.3. Adozione (e non comunicazione) del provvedimento nel termine di 60 gg. C. Stato VI 6 giugno 2003 n. 3186 R e VI 17 febbraio 2003 n. 839 R e 20 gennaio 2003 n. 203 R e 29 novembre 2002 n. 6560 Re 24 ottobre 2002 n. 5881 R e 7 agosto 2002 n. 4129 R; VI 13 maggio 2002 n. 2549 R; VI 10 aprile 2002 n. 1963 R; VI 4 settembre 2001 n. 4039 (Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il Ministero può annullare il nulla osta regionale attiene alla adozione e non alla comunicazione o notifica del provvedimento stesso che può perciò effettuarsi anche dopo quella scadenza). 3.4. Motivi dell’annullamento solo per vizi di legittimità (difetto di motivazione, eccesso di potere, evidente illogicità) C. Stato VI 16 giugno 2003 n. 3398 R e VI 6 febbraio 2003 n. 592 e 29 novembre 2002 n. 6560 R{L’annullamento ministeriale di un nulla osta regionale paesaggistico è previsto solo per vizi di legittimità [come l’eccesso di potere per difetto di motivazione o di istruttoria (C. Stato VI 17 febbraio 2003 n. 841 R e VI 12 dicembre 2002 n. 6785 R e 4 novembre 2002 n. 6002 R e VI 10 ottobre 2002 n. 5430 R e 1° ottobre 2002 n. 5084 R o evidente illogicità della valutazione regionale (C. Stato VI 24 ottobre 2002 n. 5881 R oppure errato od incompleto esame dei dati di fatto (C. Stato VI 26 aprile 2002 n. 2253 R; VI 6 marzo 2002 n. 1354 R; VI 4 febbraio 2002 n. 657 R; VI 15 gennaio 2002 n. 184 R)]; e deve essere adeguatamente motivato (VI 6 giugno 2003 n. 3186 R e VI 7 maggio 2003 n. 2413 e VI 20 gennaio 2003 n. 201)}; VI 20 gennaio 2003 n. 204 (Esclusione del potere di annullamento del Ministero sulla base di proprie considerazioni tecnico-discrezionali contrarie a quelle svolte dalla Regione o dall’Ente subdelegato); VI 27 settembre 2002 n. 4971 R (Criterio di verifica ministeriale della illegittimità del nulla osta regionale) e VI 2 settembre 2002 n. 4395 R (Il nulla osta regionale contenente contraddizioni ed incongruenze è illegittimo); V 1° luglio 2002 n. 3595 R (L’annullamento ministeriale deve basarsi su specifici elementi e circostanze di fatto, chiaramente esposti nella motivazione del provvedimento); VI 25 giugno 2002 n. 3461 R (L’annullamento ministeriale del nulla osta regionale è illegittimo se infondato).

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