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08/10/2018

Fondo nazionale per l'efficienza energetica: modalità operative della garanzia dello Stato

È stato pubblicato nella G.U. del 06/10/2018, n. 233, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce le condizioni e le modalità con le quali opera la garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

Il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 102/2014 ed è finalizzato a favorire il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, con particolare riferimento ai seguenti interventi:
a) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.

L'art. 15, comma 7, del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102, prevede che gli interventi di garanzia del Fondo nazionale per l'efficienza energetica sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Con il D. Min. Economia e Fin. 06/09/2018, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato.

In particolare, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal citato Fondo.
La richiesta di escussione della garanzia dello Stato va presentata al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e al Gestore, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato di INVITALIA, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l’escussione della garanzia dello Stato.  

Dalla redazione