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Sent.C. Stato 01/10/2003, n. 5676

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Funzione - Inadempienza dell’impresa aggiudicataria - Incameramento della cauzione - Richiesta di maggior danno - Ammissibilità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Bando - Clausole equivoche - Interpretazione - Favorevole alla più estesa partecipazione.
1. Nelle gare d’appalto di lavori pubblici la cauzione provvisoria prescritta dall’art. 30, 1° c. della L. 11 febbraio 1994 n. 109 ha funzione di garanzia nel senso che l’impresa aggiudicataria se non si presenta per la stipulazione del contratto decade dall’aggiudicazione e la sua cauzione viene incamerata dall’amministrazione appaltante; questa peraltro può anche richiedere il maggior danno causatole dall’inadempienza dell’impresa. 2. Il bando di una gara di appalto di lavori pubblici va interpretato nel senso di consentire la più estesa partecipazione di imprese alla gara stessa e quindi un’aggiudicazione alle migliori condizioni possibili.

1a. (CAUZ.1) - Conf. C. Stato V 18 febbraio 2003 n. 873 R. Ved. anche C. Stato V 18 dicembre 2002 n. 7047 R; V 6 luglio 2002 n. 3716 R; Cass. 27 maggio 2002 n. 7712 R; C. Stato V 25 marzo 2002 n. 1683R ; Csi 25 febbraio 2002 n. 82 R; 28 gennaio 2002 n. 59 [R=WCS28GE0259] e n. 32 [R=WCS28GE0232]; C. Stato VI 11 dicembre 2001 n. 6211 R; Csi 2 novembre 2001 n. 571 in GIU 1/02, 104; Cass. 18 giugno 2001 n. 8214 [R=W18G0182114]; Csi 15 maggio 2001 n. 205R ; C. Stato IV 28 aprile 2001 n. 2463 R; IV 3 aprile 2001 n. 1927 R; IV 29 marzo 2001 n. 1840 [R=WCS29A011840] 1a. (GARA-BINV.1) - Le clausole del bando di gara e della lettera d’invito - e quindi anche le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto che costituiscono, insieme con il bando e gli inviti, la lex specialis dell’appalto - per giurisprudenza costante vanno interpretate secondo quanto risulta letteralmente dal contratto (ved. Csi 9 giugno 1998 n. 335 R. E quando sono equivoche - perché incomplete o poco chiare così da rendere effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione - devono essere interpretate in modo da agevolare la più estesa partecipazione possibile delle imprese concorrenti. Ved. C. Stato VI 28 ottobre 2002 n. 5898 R; Csi 20 gennaio 2003 n. 4R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 30, 1° c.)

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