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08/10/2018

Corrispettivi servizi tecnici negli appalti pubblici: applicazione e valenza dei parametri

Il TAR Abruzzo si esprime con una importante pronuncia, chiarendo la valenza e le modalità di applicazione dei parametri per i compensi professionali per i servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ecc.) nell’ambito degli appalti pubblici. Indicazioni anche sull’affidamento separato delle attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza.

In particolare, TAR. Abruzzo 09/08/2018, n. 331 ha affermato che - seppure non vi sia alcun obbligo a carico delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel D. Min. Giustizia 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8) - tuttavia ciò non implica che le amministrazioni aggiudicatrici siano senz’altro libere di stabilire il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori. Tanto equivarrebbe infatti a dare un’interpretazione abrogativa dell’art. 24 del D. Leg.vo 50/2016, comma 8.

Le amministrazioni dovranno dunque contemperare con l’applicazione dei principi di efficienza (miglior rapporto fra risultati ottenuti e mezzi impiegati), economicità (perseguimento degli obiettivi al minor costo) ed efficacia (massima coincidenza fra obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti), una doverosa verifica di compatibilità del compenso stabilito in concreto con i corrispettivi di cui al decreto ministeriale (stabiliti in astratto) e commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività.

Nella fattispecie è stata ritenuta illegittima la determinazione di un’amministrazione regionale che stabiliva soglie percentuali dei compensi per le attività tecniche basate sull’importo dei lavori, e solo all’interno delle anzidette percentuali faceva salve le valutazioni sulla natura dell’opera e sull’entità dell’impegno intellettuale richiesto, in tal modo attuando una preventiva limitazione dei compensi per le spese tecniche costituente una non consentita deroga generale e astratta ai parametri ministeriali.

Con la medesima pronuncia TAR. Abruzzo 09/08/2018, n. 331, è stato altresì chiarito che è invece legittima la decisione di riservare a diverse ed autonome procedure l’affidamento delle attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ancorché inerenti alla stessa opera.

Dalla redazione