Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità del venditore costruttore per rovina e difetti di cose immobili
L'Ord. C. Cass. civ. 26/09/2018, n. 23132, in proposito, ha riaffermato che il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo, al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, anche in tali casi, la costruzione dell'opera è a lui riferibile. Infatti, va considerato che, proprio questa attività di interferenza o di controllo, così come quella di progettazione, documentano, in generale, il coinvolgimento del venditore committente e la sua corresponsabilità, salvo che, in ipotesi limite, sia dimostrata la incolpevole estraneità.