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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 28/09/2018, n. 32-7605
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Testo del provvedimentoLa Giunta regionale, nel dare attuazione alla normativa statale e regionale in materia di impianti termici, con le precedenti deliberazioni 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i., 25 maggio 2015, n. 17-1466 e 29 dicembre 2015 n. 23-2724 ha: - istituito il Catasto degli Impianti Termici (CIT) in sostituzione del Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici (SIGIT) di cui alla Delib.G.R. n. 35-9702 del 30 settembre 2008 e alla Delib.G.R. n. 35-4745 del 15 ottobre 2012 approvando, in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i. e del D.P.R. n. 74/2013, disposizioni operative per il CIT e i nuovi modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di efficienza energetica della Regione Piemonte; - approvato le disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 1, lettera l), della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) che definiscono le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite; - approvato le disposizioni dirette a disciplinare le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici" in attuazione degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione). Dato atto che: l'esperienza condotta in questi anni nell'applicazione delle suddette deliberazioni, unitamente alle modifiche normative intervenute in materia di impianti termici e di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera in particolare con l'emanazione del D.Lgs. n. 102/2014 modificato dal D.Lgs. n. 141/2016, del D.Lgs. n. 152/2006 da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 183/2017, con la definizione del nuovo quadro sanzionatorio ad opera della L.R. n. 3/2015 e s.m.i., con le modifiche apportate alla Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-91968 "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" dalla Delib.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386, rendono necessaria la rivisitazione della normativa regionale in materia di impianti termici al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni statali e con quelle regionali in materia di tutela della qualità dell'aria. Le innovazioni normative specificamente riguardano: - il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica la direttiva 2009/125/CE e la direttiva 2010/30/UE e abroga la direttiva 2004/8/CE e la direttiva 2006/32/CE" e s.m.i., all'articolo 9, comm |
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Allegato A - Disposizioni regionali per la gestione operativa del catasto degli impianti termici
Premessa La Regione Piemonte, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l'attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, ai sensi del D.P.R. 74/2013 e del D.M. 10 febbraio 2014 e s.m.i., con Delib.G.R. 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i. ha istituito il Catasto degli Impianti Termici (di seguito CIT) attraverso il quale gli operatori degli impianti termici, i distributori e i fornitori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il D.P.R. 74/2013. Il catasto è reso accessibile via web, tramite credenziali, anche ai cittadini, al fine di verificare la situazione del proprio impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica. La Regione Piemonte si avvale del CSI Piemonte nella gestione del CIT.
Articolo 1 - Obiettivi 1. Il CIT, anche in attuazione dell'articolo 39, comma 1, lettera g) della L.R. n. 3/2015, che prevede in capo alla Regione la funzione di disciplinare catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nel consentire la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici, persegue i seguenti obiettivi: - assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale; - realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell'impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita; - fornire alle Autorità Competenti e agli ispettori da queste incaricati strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori; - gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola, con il conseguente iter di sospensione dell'esercizio degli stessi fino alla loro regolarizzazione.
Articolo 2 - Piattaforma tecnologica e architettura dati 1. Il CIT è centralizzato e realizzato secondo la tecnologia web. 2. Per le funzioni di gestione occorre eseguire un accesso mediante autenticazione, mentre per alcune funzioni di consultazione sono disponibili servizi ad accesso libero. 3. Attraverso il CIT i soggetti interessati registrano le comunicazioni destinate alle Autorità competenti, specificando i dati tecnici dell'impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo e del responsabile di impianto ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., D.M. 10 febbraio 2014 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 102/14 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. 4. Qualsiasi informazione deve essere ricondotta all'impianto cui sono correlate le apparecchiature, i soggetti, le dichiarazioni, i r |
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Allegato C - Disposizioni attuative in materia di impianti termici obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibileParte di provvedimento in formato grafico |
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