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Sent.C. Cass. 13/05/2003, n. 7298

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1. Opere pubbliche - Danni a terzi - Lavori stradali - Omessa adozione di misure prescritte dalla legge.
1. L’esercente di un’attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada - da considerarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 Cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti - è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell’attività stessa, presunzione, peraltro, superabile mercé la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità (da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui l’attività si svolge) sempre che non sia la legge stessa a imporre l’obbligo di adottare talune misure, sicché detta presunzione torna ad operare nei confronti dell’esercente che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari, senza che in tal caso, vi sia possibilità di valutare l’idoneità di quelle, diverse, eventualmente adottate. (Principio affermato con riferimento a fattispecie di lavori stradali eseguiti su di un marciapiedi senza l’adozione di cartelli di pericolo e di appositi ripari, come stabilito dall’art. 8, lett. b) del T.U., D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 vigente all’epoca dei fatti).

1. Alla normativa dell’art. 8 del D.P.R. 59/393 corrisponde oggi quella dell’art. 21 del nuovo Codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 R
[Cod. civ. art. 2050; T.U., D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 8, lett. b)]

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