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03/10/2018

Rinnovo del rating di legalità anche in presenza di un decreto penale di condanna

Secondo il T.A.R. del Lazio, la mera emissione del decreto penale di condanna non è ostativa al rilascio del rating di legalità.

Nel caso di specie, si chiedeva l’annullamento del provvedimento concernente il diniego del rinnovo del Rating di legalità, emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla base della riscontrata sussistenza di un decreto penale di condanna emesso nei confronti del legale rappresentante della società e non formalmente revocato, pur in costanza di giudizio di opposizione.

In proposito, il T.A.R. del Lazio ha rilevato che se è pur vero che l’art. 2, comma 2, lett. b), del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con Delib. Aut. Garante Conc. Merc. 15/05/2018, n. 27165, fa riferimento, come presupposto ostativo al rilascio/rinnovo del rating di legalità, all’emissione di un decreto penale di condanna per determinati reati e che lo specifico decreto in capo al rappresentante legale della ricorrente non risultava revocato, è altrettanto incontestabile che la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione in argomento ha precisato che la revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma 3, c.p.p., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis.

La Sent. TAR. Lazio 17/09/2018, n. 9417, dunque, ha accolto la domanda di annullamento del diniego di rinnovo del rating di legalità, poiché:
- la mancata esplicita revoca del decreto è circostanza che non può rilevare, dato che la mera instaurata e rituale opposizione pone il decreto “tamquam non esset”,
- l’AGCM, di prassi, provvede a revocare in autotutela il diniego se il decreto è revocato, e ciò non dovrebbe di logica accadere se è solo la mera emissione del decreto, benché opposto, ad essere ostativa al rilascio del rating in questione.

In materia di appalti pubblici, si ricorda che:
- con riferimento alle garanzie per la partecipazione alle procedure, l'art. 93, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016, prevede che nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa;
- con riferimento ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 95, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente.
 

 

Dalla redazione