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Flash news del
28/09/2018

Mancata allegazione della certificazione di qualità e soccorso istruttorio

Secondo il Consiglio di Stato (sent. 17/09/2018, n. 5425), è illegittima l’esclusione dalla gara, anche se prevista dalla lex specialis, del concorrente che abbia omesso di allegare il certificato di qualità ai fini del versamento della cauzione provvisoria in misura ridotta.

Secondo il Consiglio di Stato infatti si tratta di mera “documentazione” del possesso di un requisito, di per sé non idonea al alterare, in senso anticoncorrenziale, il contenuto delle offerte. Pertanto l’Amministrazione (in applicazione del canone della doverosità del soccorso istruttorio) ha l’obbligo di invitare il concorrente che ne abbia omesso l’allegazione (o ne abbia fornito insufficiente attestazione) alla relativa integrazione o, eventualmente, alla presentazione di chiarimenti, risultando la clausola della lex specialis che preveda l’esclusione - laddove non accompagnata dalla facoltà di integrazione, regolarizzazione e chiarimento - sproporzionata e contraria al principio di tassatività delle clausole espulsive.

Nel caso di specie, peraltro, avendo la concorrente allegato all’offerta la propria attestazione di qualità rilasciata dalla SOA (la quale sottende e postula il riconoscimento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della certificazione di qualità), la stazione appaltante sarebbe stata in ogni caso in condizioni di verificare la reale sussistenza della certificazione. Tale circostanza, a maggior ragione, avrebbe imposto l’attivazione del soccorso istruttorio, senza possibilità di escludere immediatamente l’offerente.

Dalla redazione