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Sent. C. Cass. pen. 02/07/2002, n. 36539

49411 49411
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Denuncia inizio attività - Demolizione e ricostruzione - Sufficienza della denuncia.
1. A seguito dell'entrata in vigore della L. 21 dicembre 2001 n. 443 (cd. Legge obiettivo), la demolizione e ricostruzione di un preesistente manufatto, operata senza modifica della volumetria e della sagoma, è subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b) alla semplice denunzia di inizio attività, la cui mancanza non determina alcun illecito penale.

1. La sentenza osserva che la norma dell'art. 1 cit. è più favorevole al ricorrente rispetto alla norma di cui all'art. 22 in relazione agli artt. 3 e 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380R.
(L. 21 dicembre 2001 n. 443)R

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