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27/09/2018

L'aumento della sagoma di ingombro di un edificio si considera nuova costruzione

La Corte di Cassazione ha ribadito che rientra nella nozione di nuova costruzione, come tale assoggettata al rispetto delle distanze legali tra costruzioni, qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato preesistente che ne comporti l'aumento della sagoma di ingombro.

In particolare, l'Ord. C. Cass. 13/08/2018, n. 20718, ha ritenuto che la realizzazione di un'opera ex novo, dopo la demolizione di un fabbricato fatiscente, è assoggettata al rispetto delle distanze legali tra costruzioni. Infatti, per nuova costruzione si deve intendere non solo la realizzazione a fundamentis di un fabbricato, ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti.

Nel caso di specie, la sentenza di appello - confermata in sede di legittimità - aveva rilevato che a seguito della ricostruzione vi era stato un aumento delle volumetrie e delle superfici, coprendo l'estensione dell'unica unità immobiliare ben due particelle, e che, peraltro, i lavori in questione erano stati sospesi per ben tre volte a causa delle difformità realizzate rispetto a quanto consentito dai titoli abilitativi. La costruzione doveva quindi essere equiparata ad un nuovo corpo di fabbrica, assoggettato, in quanto tale, alle regole sulle distanze legali.
La sentenza aveva pertanto disposto l'arretramento del fabbricato ricostruito fino alla distanza di 10 metri dall'edificio degli attori. 

Dalla redazione