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Sent.C. Cass. 15/11/2002, n. 16079

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1. Roulotte - Parcheggio in campeggio - Responsabilità del gestore in caso di furto.
1. Al contratto in forza del quale il campeggio è utilizzato quale luogo di parcheggio di una roulotte, nel cosiddetto rimessaggio invernale, si applica la disciplina generale del contratto di deposito, con la conseguente responsabilità ex recepto del gestore del campeggio; quindi, la eventuale clausola di esclusione della responsabilità di quest'ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto.

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