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Sent. C. Stato 02/12/2002, n. 6618

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Rilascio gratuito ex art. 9, lett. f) L. 77/10 - Presupposti.
1. Affinché la concessione edilizia possa essere rilasciata gratuitamente ai sensi dell'art. 9, lett. d) della L. 28 gennaio 1977 n. 10 occorre che le opere relative siano «realizzate» dagli enti istituzionalmente competente e che vi sia perciò un preciso vincolo relazionale - come la concessione di costruzione di opera pubblica o analoga figura - con il materiale esecutore della costruzione.

Sulla esenzione del contributo edilizio ved. C. Stato V 17 ottobre 2000 n. 5558 R[L'esenzione del contributo di costruzione spetta esclusivamente per le opere pubbliche o di interesse pubblico che vengano eseguite da un ente pubblico o da altro soggetto per conto di un ente pubblico (come nel caso della concessione: C. Stato V 29 settembre 1997 n. 1067 R; V 7 settembre 1995 n. 1280 R; V 6 ottobre 2000 n. 5323 R e Csi 20 luglio 1999 n. 369 R e C. Stato V 10 maggio 1999 n. 536 R e V 19 settembre 1995 n. 1313 R [L'esenzione dai contributi di urbanizzazione e di costruzione spetta esclusivamente per opera di pubblico interesse realizzata da un ente pubblico e non invece per le opere realizzate da un privato (neanche se questi si è impegnato a dare l'opera in locazione alla P.A.: V 10 luglio 2000 n. 3860 R; V 10 luglio 2000 n. 3860 e V 20 luglio 1999 n. 849 R (Per l'esenzione del contributo di concessione edilizia occorre la sussistenza di due requisiti: uno, oggettivo, per cui deve trattarsi della costruzione di opere pubbliche o di interesse generale ed uno, soggettivo, per cui le opere devono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente); V 6 dicembre 1999 n. 2061 R e V 19 maggio 1998 n. 617 R e V 21 gennaio 1997 n. 69 R [Esenzione ex art. 9, c. 1, lett. f), L. 28 gennaio 1977 n. 10, per opera di interesse generale e anche per opera eseguita da un privato per conto di ente pubblico ma non per opera costruita da un'impresa per la propria attività]; V 27 agosto 1999 n. 999 R (Esenzione ex art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 per i lavori di restauro e risanamento conservativo ma non di ristrutturazione che aumenti la superficie utile pur lasciando inalterato il volume); V 2 novembre 1998 n. 1557 R (Esenzione ex art. 18, 2°c., L. 28 gennaio 1977 n. 10, esclusa per lavori di «variante essenziale», quali sono quelli per ricavare un maggior numero di unità abitativa rispetto alla primitiva concessione); V 4 maggio 1998 n. 492 R [«Opera di interesse generale» - per la quale l'art. 9, 1°c., lett. f), L. 1977/10 prevede l'esecuzione - sono le strutture aeroportuali adibite ad uffici degli spedizionieri]; Csi 21 novembre 1997 n. 537 R e C. Stato VI 19 luglio 1996 n. 60 [R=WCS19L9660] [Esenzione ex art. 9, lett. a) L. 1977 n. 10 per gli «imprenditori agricoli a titolo principale», ai sensi art. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153]; C. Stato V 14 aprile 1997 n. 345 R (Sul concetto di «variazioni essenziali» ex art. 18, 3°c., L. 1977 n. 10, come previsto da art. 8, L. 28 febbraio 1985 n. 47); Csi 16 maggio 1996 n. 131 R [Duplice requisito per l'esenzione dal contributo per la costruzione di un edificio in zona agricola ex art. 9, lett. a), L. 1977 n. 10].
[L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9, lett. f)] R

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