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Sent. C. Stato 09/10/2002, n. 5410

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione - Vi sono comprese - Condizioni.
1. Nel concetto di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, 1° comma, lett. d) della L. 5 agosto 1978 n. 457, rientra anche la demolizione e la successiva fedele ricostruzione del manufatto purché tale ricostruzione venga comunque eseguita in un tempo ragionevolmente vicino a quella della demolizione e realizzi un nuovo manufatto del tutto conforme al vecchio come sagoma, volume e superficie.

Sulla ristrutturazione edilizia ved. Csi 22 aprile 2002 n. 204 R e C. Stato V 5 marzo 2001 n. 1246 R e V 18 dicembre 2000 n. 6769 e 6768 [R=WCS18D026769] e V 13 luglio 2000 n. 3901 R (La ristrutturazione di un fabbricato può consistere anche nella sua demolizione e successiva ricostruzione senza però modifica della precedente volumetria e tipologia edilizia); C. Stato IV 12 luglio 2001 n. 3900 R (Non si configura ristrutturazione di un castello, antico ma in grave degrado, nella realizzazione in esso di mini appartamenti insieme con opere di rifacimento interno ed esterno funzionalmente necessarie); Cass. pen. III 6 aprile 2001 n. 13982 R (La ricostruzione su ruderi costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia); Cass. 26 ottobre 2000 n. 14128 R (Si ha invece nuova costruzione se si ha aumento della volumetria o delle superfici occupate); C. Stato V 26 settembre 2000 n. 26 [R=WCS26S0026] (Con la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione diversa dal precedente non si configura ristrutturazione); V 10 agosto 2000 n. 4397 R (La ristrutturazione è la fedele ricostruzione dell'edificio; diversamente si ha una nuova costruzione); C. Stato IV 5 luglio 2000 n. 3735 R (Non si configura ristrutturazione edilizia per la costruzione di un immobile che prima sia crollato o sia stato demolito); V 23 maggio 2000 n. 2988 R (La ristrutturazione edilizia consiste in interventi che modificano l'originaria consistenza dell'immobile); V 3 aprile 2000 n. 1906 R (1. Alla ristrutturazione si applicano le norme vigenti quando venne costruita l'opera da ristrutturare - 2. Non è ristrutturazione la riedificazione di opere edili distrutte o demolite); Cass. pen. III 2 giugno 1999 n. 6923 [R=WP2G996923](Anche per i lavori di ristrutturazione occorre, ex L. 2 febbraio 1974 n. 64, preavviso, autorizzazione e direzione dei lavori; in particolare anche per una semplice riparazione bisogna dare preavviso al Sindaco e all'ufficio tecnico, attendere l'autorizzazione, depositare il progetto e fare poi dirigere i lavori da un tecnico); C. Stato V 24 febbraio 1999 n. 197 R e V 20 ottobre 1998 n. 1491 R e V 28 marzo 1998 n. 369 R e V 14 aprile 1997 n. 348 R e V 15 gennaio 1997 n. 45 R e V 14 novembre 1996 n. 1359 R e V 12 luglio 1996 n. 861 R e Csi 21 giugno 1996 n. 198 R e C. Stato V 6 dicembre 1993 n. 1259 R e V 8 ottobre 1992 n. 962 R e V 3 febbraio 1992 n. 86 R e V 3 gennaio 1992 n. 4 R (Sulle caratteristiche della ristrutturazione. È tale la demolizione con successiva fedele o integrale ricostruzione); V 12 agosto 1998 n. 1255 R e 11 maggio 1998 n. 552 R e 26 febbraio 1992 n. 143 R (Gli interventi edilizi con aumento di volumetria non sono ristrutturazione); V 18 agosto 1997 n. 917 R e V 10 marzo 1997 n. 240 R e V 4 novembre 1994 n. 1261 R (La ricostruzione di edificio già demolito oppure su ruderi non è ristrutturazione); V 24 marzo 1997 n. 291 R (La ricostruzione di edificio crollato può considerarsi ristrutturazione); V 17 dicembre 1996 n. 1551 R (Gli interventi di ristrutturazione non costituiscono variante essenziale dell'attività edile già autorizzata); V 14 novembre 1995 n. 1578 R (In caso di diniego di autorizzazione alla ristrutturazione per difformità da precedente licenza edilizia, il Comune ha l'obbligo di esaminare la sanabilità di tale difformità); V 11 aprile 1995 n. 567 R (La trasformazione di un magazzino in locali abitativi è ristrutturazione); V 11 novembre 1994 n. 1269 R (La demolizione e ricostruzione di strutture non è ristrutturazione); V 23 luglio 1994 n. 807 R e V 21 febbraio 1994 n. 112 R e V 6 dicembre 1993 n. 1259 R (Sulla nozione di ristrutturazione); Cass. pen. III 26 maggio 1994 n. 6197 [R=WP26MA946197] e Csi 29 gennaio 1994 n. 6 R e C. Stato V 26 maggio 1992 n. 464 [R=WP14F026011] (Differenza fra ristrutturazione e restauro o risanamento conservativo); V 21 febbraio 1994 n. 112 R (Gli interventi edilizi che mutano la sagoma dell'edificio non sono ristrutturazione); V 1° dicembre 1992 n. 1408 R (La ristrutturazione edilizia si configura nella fedele ricostruzione del fabbricato in tutte le sue caratteristiche); V 26 maggio 1992 n. 464 R (Quando è necessaria la concessione edilizia per lavori di ristrutturazione).
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, 1° c., lett. d)] R

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