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05/09/2018

Soglia di anomalia nelle gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 30/08/2018, n. 13) risolve la questione sollevata in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 97, comma 2, lett. b), del D. Leg.vo n. 50/2016 sulla metodologia di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta nel caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso.

Il citato art. 97 del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), comma 2, lett. b), prevede, ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell’offerta quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, due operazioni:
1. effettuazione della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previo il c.d. "taglio delle ali";
2. applicazione di un fattore correttivo pari al primo numero dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi.
Al riguardo è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione della suddetta disposizione, in quanto, secondo un primo orientamento, l’operazione n. 2 relativa al calcolo della somma dei ribassi doveva essere effettuata reintroducendo anche le offerte in precedenza oggetto del c.d. taglio delle ali (vedi ad esempio TAR Emilia Romagna Bologna 05/12/2016, n. 983); secondo un altro orientamento la suddetta operazione andava effettuata anch’essa previo il c.d. "taglio delle ali" (vedi Consiglio di Stato 17 ottobre 2017, n. 4803; Consiglio di Stato 23 gennaio 2018, n. 435).

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha aderito al secondo orientamento enunciando il seguente principio di diritto: l’art. 97 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lett. b), si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. “taglio delle ali”) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti. Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. “taglio delle ali”.

Dalla redazione