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Sent.C. Stato 14/02/2002, n. 860

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1. Ingegneri e architetti - Competenza professionale - Opere di restauro e ripristino di edifici protetti ex L. 1939/1089 - Redazione e sottoscrizione del progetto ex artt. 52 e 55 R.D. 1925/2537.
1. Dall'interpretazione combinata degli artt. 52 e 55 del R.D. 1925/2537 risulta che per le opere di restauro e ripristino degli immobili protetti ai sensi della L. 1° giugno 1939 n. 1089, la parte tecnica può affidarsi indifferentemente - come dispone l'art. 52, 2° c. del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - ad ingegnere o architetto. Mentre per le opere assegnate a seguito di pubblico concorso che, oltre ad essere di rilevante importanza, siano relative ad immobili protetti ai sensi della L. 1939/1089, la parte tecnica va comunque affidata ad ingegnere o architetto mentre per la parte non tecnica non occorre progetto di architetto.


(R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 52 e 55 R; L. 1° giugno 1939 n. 1089) R

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