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29/08/2018

Preminenza del piano e del regolamento del Parco naturale rispetto alle norme regionali

La Corte Costituzionale rafforza il principio di autonomia normativa degli Enti Parco, sancendo la primazia dei contenuti del piano e del regolamento del Parco rispetto alle norme regionali.

a cura di Mario Tocci
(avvocato e docente di Legislazione dei Beni Culturali nell’Università degli Studi di Sassari)

Il piano e il regolamento del parco sono i principali ed inderogabili strumenti urbanistici di pianificazione e gestione di qualsivoglia parco nazionale ed area naturale protetta.
Anche con riferimento all’area naturale protetta istituita dalla Regione la discrezionalità del legislatore regionale incontra un limite proprio nei contenuti di tali strumenti.
È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la Sent. Corte Cost. 13/06/2018, n. 121, falcidiando numerose disposizioni della L. R. Campania 20/01/2017, n. 2 in materia di valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore.
Gli strumenti in questione hanno un ruolo di primazia in quanto contemplati dalla Legge quadro sulle aree protette (L. 06/12/1991, n. 394), che secondo un orientamento consolidato (vedansi sentenze 36 e 74 del 2017, 212/2014, 171/2012, 44 e 70 e 325 del 2011) sono direttamente espressive delle competenze dello Stato in materia di tutela dell’ambiente ex art. 117 comma 2 lettera s della Carta Costituzionale.
Ciò non esclude comunque che accanto alle norme di promanazione statale possano coesistere norme regionali atte a determinare maggiori livelli di tutela ma mai contrarie a quelle, visto che “la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia trasversale” ove possono intrecciarsi interessi multilivello (vedansi sentenze 66/2018, 212/2017, 210/2016, 407/2002).
 

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