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Sent.C. Cass. 13/05/2002, n. 6894

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Incidente nel caso di attività prodromica o strumentale - Rischio cd. improprio - Indennizzabilità.
1. L'occasione di lavoro che a norma dell'art. 2 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza un rischio cosiddetto improprio, che cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni, come avviene nel caso dell'infortunio in itinere.

Ved. Cass. 11 febbraio 2002 n. 1944R.
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)R

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