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28/08/2018

Regime edilizio della realizzazione di un soppalco

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che un soppalco, seppur di modeste dimensioni, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia quando integra un aumento di superficie fruibile, concretizzando la possibilità di accedervi in sicurezza per lo svolgimento del normale esercizio di calpestio e di posizionamento di carichi variabili.

La Sent. C. Stato 09/07/2018, n. 4166 ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la realizzazione di un soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico.

In particolare, nel caso di specie lo spazio ricavato con il soppalco: a) risulta avere una altezza media tale da consentire ad una persona di accedervi comodamente; b) è protetto dal vuoto sottostante, così che può essere fruito in tutta sicurezza; c) gode di una illuminazione adeguata, essendo completamente aperto su un lato ed usufruendo della luce del locale sul quale si affaccia; d) è raggiungibile tramite una scala fissa munita di corrimano.  

Dalla redazione