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Sent.C. Cass. 22/04/2002, n. 5841

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Nozione - Comprende spostamenti funzionali al lavoro svolto.
1. Nella nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo. (Fattispecie relativa ad un infortunio occorso a un lavoratore scivolato nello scendere le scale del luogo di lavoro a lui riservato per compiere un atto inerente alle sue funzioni).

Ved. Cass. 11 febbraio 2002 n. 1944R.
(D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)R

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