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Sent.C. Stato 22/04/2002, n. 2191

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1. Progetto oo.pp. - Incarico - Gara - Società di ingegneria - Sua mancata indicazione del direttore tecnico o mancata presentazione del prescritto certificato della camera di commercio che ne indica il nome - Esclusione della società dalla gara - Legittimità.
1. In una gara per il conferimento di incarico per la progettazione definitiva di un'opera pubblica, la società di ingegneria che vi partecipi deve precisare il nome del professionista che assumerà la figura di direttore tecnico, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554; e qualora il bando di gara lo prescriva, fra i documenti che la società di ingegneria deve produrre in sede di offerta deve essere compreso un certificato della Camera di commercio con esclusione di una dichiarazione sostitutiva, in cui sia indicato il nome del direttore tecnico. L'inadempienza di una società di ingegneria alle disposizioni anzidette - che rende legittima la sua esclusione dalla gara - non può essere sanata applicando il principio secondo cui l'amministrazione appaltante deve prima invitare le imprese alla regolarizzazione dei documenti.


(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 54)R

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