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Sent.C. Cass. 29/01/2002, n. 1066

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1. Appalti ll.pp. - Capitolato generale - Valore normativo e vincolante - Solo per gli appalti dello Stato - Valore contrattuale per gli appalti delle Amministrazioni non statali - Regola valida anche per collegio arbitrale.
1. In tema di appalti stipulati dalle Amministrazioni non statali, poiché le previsioni del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, anche la composizione del Collegio arbitrale è oggetto di regolamentazione pattizia e può essere identica o diversa da quella di cui al capitolato generale.

Sul valore normativo del Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063[R=DPR106362], vincolante solo per gli appalti dello Stato, e sulla sua validità per enti pubblici diversi dallo Stato condizionata al suo recepimento contrattuale o a specifica legge, ved. Cass. 27 febbraio 2001 n. 2839R, 7 giugno 2000 n. 7705R, 3 settembre 1999 n. 9279[R=W3S999279], 16 aprile 1999 n. 3802R e S.U. 8 giugno 1998 n. 5612R (Fattispecie per E.A.A.P., Ente Autonomo Acquedotto Pugliese); 21 giugno 2000 n. 8420R (Il Cap. gen. oo.pp. richiamato nel contratto d'appalto di un Comune ha valore contrattuale); S.U. 28 maggio 1998 n. 5289R e 7 luglio 1997 n. 6100R (Fattispecie per un Comune) e 22 luglio 1996 n. 6569R (Il Cap. gen. richiamato in un contratto d'appalto di ente pubblico può avere valore normativo se la sua adozione è prescritta da una legge); 12 dicembre 1994 n. 10596R e 1° aprile 1994 n. 3214R e 23 marzo 1988 n. 2531R (Il Cap. gen. ha valore normativo e vincolante solo per gli appalti dello Stato mentre negli appalti affidati da enti pubblici ha valore contrattuale); 14 dicembre 1999 n. 14018 R (In caso di giudizio per controversie in un appalto di opera pubblica affidata da un ente pubblico con richiamo al Cap.gen. oo.pp. che vi ha quindi natura contrattuale, va esclusa la deroga della competenza ordinaria a favore di quella arbitrale). Il Capitolato del 1962 è stato abrogato dall'art. 231, lett. i) del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R a far data dal 28 luglio 2000 giorno di entrata in vigore del detto Regolamento ed in cui è entrato in vigore (ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.Merloni, L. 11 febbraio 1994 n. 109) anche il nuovo Capitolato generale ll.pp., D.M. 19 aprile 2000 n. 145[R=DM19A00].
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063)[R=DPR106362]

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