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Sent. C. Cass. pen. 06/04/2001, n. 13982

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ricostruzione su ruderi - Non è ristrutturazione.
1. La nozione di ristrutturazione edilizia, desumibile dall'art. 31 lett. d) L. 5 agosto 1978 n. 457, postula la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo dotato di murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura; di conseguenza, l'attività di ricostruzione su ruderi costituisce una nuova costruzione.

Sulla ristrutturazione edilizia ved. C. Stato V 5 marzo 2001 n. 1246R (Nella nozione della ristrutturazione è inclusa la demolizione e ricostruzione del vecchio edificio); C. Stato V 18 dicembre 2000 n. 6769R e V 13 luglio 2000 n. 3901R (Nella ristrutturazione edilizia all'art. 31, comma 1 della L. 5 agosto 1978 n. 457 possono rientrare anche la demolizione e ricostruzione di un immobile); V 18 dicembre 2000 n. 6768R [Nozione di «ristrutturazione» di cui all'art. 31, comma 1, lett. d) della L. 5 agosto 1978 n. 457]; Cass. 26 ottobre 2000 n. 14128 R (Criterio distintivo di ristrutturazione e ricostruzione - Si ha invece nuova costruzione se si ha aumento della volumetria o delle superfici occupate); V 26 settembre 2000 n. 26 (Con la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione diversa dal precedente non si configura ristrutturazione); V 10 agosto 2000 n. 4397 (La ristrutturazione è la fedele ricostruzione dell'edificio; diversamente si ha una nuova costruzione); C. Stato IV 5 luglio 2000 n. 3735R (Non si configura ristrutturazione edilizia per la costruzione di un immobile che prima sia crollato o sia stato demolito); V 23 maggio 2000 n. 2988 (La ristrutturazione edilizia consiste in interventi che modificano l'originaria consistenza dell'immobile); V 3 aprile 2000 n. 1906 (1. Alla ristrutturazione si applicano le norme vigenti quando venne costruita l'opera da ristrutturare - 2. Non è ristrutturazione la riedificazione di opere edili distrutte o demolite); Cass. pen. III 2 giugno 1999 n. 6923 (Anche per i lavori di ristrutturazione occorre, ex L. 2 febbraio 1974 n. 64, preavviso, autorizzazione e direzione dei lavori; in particolare anche per una semplice riparazione bisogna dare preavviso al Sindaco e all'ufficio tecnico, attendere l'autorizzazione, depositare il progetto e fare poi dirigere i lavori da un tecnico).
[L. 5 agosto 1978 n. 457, art. 31, lett. d)]R

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