FAST FIND : GP5422

Sent.C. Stato 24/12/2001, n. 6383

48616 48616
1. Appalti ll.pp. - Trattativa privata - Disciplina attuale - Ammissibilità solo ex art. 24 L. 94/109.
1. Dopo l'entrata in vigore della L. 11 febbraio 1994 n. 109 la trattativa privata è consentita esclusivamente nei casi specificati in detta legge nell'art. 24, comma 1, lettere a), b), c), normativa con la quale è stata implicitamente abrogata quella difforme previgente di cui all'art. 12 della L. 3 gennaio 1978 n. 1 [poi formalmente abrogato - con altri della stessa legge - dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554].

Secondo l'art. 12 della L. 3 gennaio 1978 n. 1 l'Amministrazione appaltante - sussistendo certe condizioni - poteva affidare a trattativa privata lotti successivi alla stessa impresa appaltatrice di un lotto di progetto generale. NORMATIVA L. 3 gennaio 1978 n. 1 - Art. 12 «Per le opere di cui all'articolo 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che: 1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto; 2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso; 3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori. (Omissis). L. 11 febbraio 1994 n. 109 - Art. 24 1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. (Omissis).
(L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 12R; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 24R; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 231)R

Dalla redazione

L’ausilio del BIM alle frontiere "mobili" dell'ingegneria economica e del Project Construction Management. Parte quarta: Processi nel settore Architecture, Engineering and Construction (AEC)

La realtà virtuale unitamente all'intelligenza artificiale ed alle innovative tecnologie di rilievo costituiscono l’ossatura dei nuovi processi di rappresentazione degli elementi territoriali, sia naturali che antropici, nelle loro tre dimensioni, lasciando pochissimo spazio, anzi sostituendo l'ormai obsoleto metodo a due dimensioni (2D).
A cura di:
  • Francesco Guzzo
  • Giuseppe Funaro
  • Massimo Micieli
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino