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Sent.C. Stato 11/12/2001, n. 6217

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Giustificazioni - Voci di prezzo più significative per importo = 75% di quello d'appalto. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte anomale - Verifica - Discrezionalità tecnica P.A. - Motivazione pur sempre necessaria.
1. Nelle gare d'appalto di opere pubbliche le offerte - ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis (riguardante le offerte anomale) della L. 11 febbraio 1994 n. 109 - devono essere accompagnate da giustificazioni delle voci di prezzo più significative che vadano a formare un importo «non inferiore» al 75% di quello base della gara; il che non esclude che l'Amministrazione appaltante possa richiedere ulteriori giustificazioni anche sino a tutte le voci di prezzo e per un importo superiore al 75%. 2. Alla verifica delle offerte anomale nelle gare d'appalto di opere pubbliche l'Amministrazione appaltante procede con discrezionalità tecnica, restando comunque necessaria - anche nel rispetto della par condicio dei concorrenti - una adeguata e dettagliata motivazione del giudizio conclusivo di anomalia o meno delle offerte.

Ved. C. giust. C.E. 27 novembre 2001 n. 285-286R.
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21, comma 1 bis)R

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