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30/07/2018

Sardegna e usi civici: l’utilizzo può cambiare solo per nuove finalità pubbliche

Solo il mutamento di destinazione dei beni civici ne consente l'utilizzazione per nuove finalità pubbliche. A stabilirlo la sent. C. Cost. 178/2018 che ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme contenute nella L.R. Sardegna 11/2017 recante disposizioni urgenti in tema di urbanistica ed edilizia, nonché modifiche a molte leggi regionali ambientali.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 178 depositata il 26/07/2018 - confermando il costante orientamento sull’esclusiva competenza statale nella definizione dei casi tassativi di declassificazione demaniale dei beni d’uso civico - ha dichiarato incostituzionali gli articoli 37, 38 e 39 della L.R. Sardegna 03/07/2017 n. 11 che prevedevano decisioni unilaterali del legislatore regionale, suscettibili di pregiudicare la pianificazione concertata in materia paesistico-ambientale.

La Suprema Corte ha precisato che il mutamento di destinazione non contrasta con il regime di indisponibilità del bene civico quando avviene attraverso la valutazione delle autorità competenti, cioè del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione.

In tale prospettiva, “è proprio la pianificazione ambientale e paesaggistica, esercitata da Stato e Regione secondo le condivise modalità specificate da questa Corte (sent. C. Cost. 18/07/2014, n. 210), la sede in cui eventualmente può essere modificata, attraverso l’istituto del mutamento di destinazione, l’utilizzazione dei beni d’uso civico per nuovi obiettivi e - solo in casi di particolare rilevanza - per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale”. Infatti, il mutamento di destinazione “ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d’uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria” (sent. C. Cost. 31/05/2018, n. 113).

La ragion d’essere di questa regola sta nell’attribuzione alla collettività e agli utenti del bene d’uso civico, come singoli e come cittadini, del potere di controllare che la nuova utilizzazione mantenga nel tempo caratteri conformi alla pianificazione paesistico ambientale che l’ha determinata.

La sentenza colpisce poi espressamente il comma 9 dell’articolo 39 della legge regionale che demandava al Ministero dell’ambiente il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall’illegittima procedura regionale di de-classificazione dei beni.

Infine, la sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale anche delle norme che prevedevano unilateralmente una modifica dei vincoli ambientali e paesistici, nonché la possibilità di definire, attraverso la demolizione e la ricostruzione, la differente localizzazione di edifici situati in aree sottoposte al vincolo paesaggistico-ambientale.  

Dalla redazione