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27/07/2018

Requisito di regolarità fiscale e istanza di definizione agevolata dei debiti tributari

Secondo il T.A.R. Friuli Venezia Giulia 11/07/2018, n. 246, non è escluso dalla gara il concorrente che abbia presentato istanza di definizione agevolata dei debiti tributari pendenti entro i termini di scadenza del bando e di inoltro delle offerte.

Nel caso di specie veniva contestato il mancato versamento da parte di una società partecipante ad una gara, delle ritenute a titolo d’imposta, ciò che aveva determinato l’iscrizione a ruolo e la susseguente notificazione della cartella di pagamento, per un carico complessivo superiore alla soglia individuata nell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602 del 1973.

Il T.A.R. ha rilevato che la società, in relazione al suddetto carico tributario, aveva presentato entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, un’istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 193 del 2016 (convertito dalla L. n. 225 del 2016) debitamente acquisita dall’Agenzia delle Entrate, assumendo l’impegno a provvedere al pagamento delle somme dovute, rideterminate a seguito dell’adesione alla procedura. Pertanto, secondo i giudici, mediante tale proposizione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, la società aveva conseguito la condizione di “regolarità fiscale” richiesta, pena l’esclusione dalla gara, dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50 del 2016. Inoltre è stato affermato che, ai fini della valida partecipazione alla procedura, risulta irrilevante l’eventualità che la predetta condizione possa in futuro venire meno, anche in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la definizione, come previsto dall’art. 1-quater, comma 2, D.L. n. 50 del 2017 (convertito dalla L. n. 96 del 2017).

Dalla redazione