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Sent. C. Cass. 09/01/2001, n. 247

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1. Ingegneri - Consiglio nazionale - Norme disciplinanti la sua attività - Contrasto con norme costituzionali - Questione infondata. 2. Ingegneri - Consiglio nazionale - Costituzione con meno di undici componenti - Validità - Contrasto con norme costituzionali e con art. 6 - Convenzione diritti dell'uomo - Esclusione. 3. Ingegneri - Onorario - Clausola del contratto con Comune che prevede esclusione del compenso in caso di mancato finanziamento dell'opera - Validità - Responsabilità dell'ingegnere sotto l'aspetto disciplinare - Condizioni.

1. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l'attività del Consiglio nazionale degli ingegneri - sollevata con riferimento alla natura di giurisdizione speciale dell'organo in questione - avendo carattere ordinatorio il termine previsto dalla VIDisposizione transitoria della Costituzione (v. Corte cost. n. 284 del 1986). A norma dell'art. 16 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, il Consiglio nazionale degli ingegneri, costituito di undici componenti, è validamente costituito anche con la presenza di un numero inferiore di componenti, non essendo richiesta dalla norma il plenum dell'organo per la decisione. La disposizione indicata, nella parte in cui consente, la variabile composizione dell'organo non si pone in contrasto con norme della Costituzione né con i principi desumibili dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, poiché la variabilità di composizione risponde ad esigenze di funzionamento dell'organo stesso (v. Corte cost. n. 284 del 1986). Quando un contratto d'opera professionale concluso da un ingegnere con un Comune prevede l'alternativa tra il pagamento del compenso secondo tariffa ovvero la prestazione gratuita dell'attività professionale in caso di mancato finanziamento dell'opera si è fuori dall'ipotesi della violazione dei minimi tariffari e si versa nella fattispecie della prestazione gratuita dell'attività professionale. La rinunzia al compenso è valida tra le parti e non può, dunque, ritenersi in sé, cioè automaticamente, suscettibile di rilievo disciplinare, occorrendo invece che il comportamento del professionista, per la particolarità del caso concreto, sia idoneo ad incidere negativamente sulle norme di deontologia professionale.


(Convenzione europea diritti dell'uomo, art. 6; D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 16) (R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 17R; D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 16)R

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