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Sent. C. Stato 13/11/2000, n. 6069

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Art. 2, c. 3, L. 1949 n. 143 - Maggiorazione del 15% per speciale urgenza - Rinuncia unilaterale - Esclusione. 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Artt. 2 e 13 L. 1949 n. 143 - Maggiorazioni relative da offrire ex bando di gara per incarico di progettazione - Omessa indicazione - Legittima esclusione dalla gara.

1. Quando una prestazione professionale di ingegneri e architetti è richiesta con speciale urgenza l'onorario, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 2 marzo 1949 n. 143, è aumentato del 15% (aumento che si applica anche all'onorario a percentuale per il quale vige l'inderogabilità dei minimi di tariffa) salvo diversa pattuizione delle parti; in mancanza di questa, pertanto, a tale maggiorazione non si può rinunziare unilateralmente. 2. Qualora per l'affidamento dell'incarico di progettazione di un'opera pubblica un bando di gara stabilisca che i professionisti devono precisare la maggiorazione che offrono dell'onorario, come prevista dagli artt. 2 e 13 della L. 2 marzo 1949 n. 143 ed alla quale non si può rinunziare unilateralmente, vengono legittimamente escluse le offerte in cui non c'è tale indicazione.

1s. Ved. Criteri di determinazione dell'onorario; Rivalutazione dell'onorario; Criteri per l'aggiornamento degli onorari a percentuale di ingegneri e architetti; Prescrizione del diritto all'onorario; L'onorario e il consuntivo lordo dell'opera; Onorario per incarico a più direttori dei lavori; Parcella di un ingegnere per prestazioni relative al NOP; Onorario, minimi di tariffa e palmario (e patto di quota lite); Una formula astrusa per il calcolo dell'onorario di periti industriali e geometri.


(L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 2, c. 3)R (L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 2 e 13)

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