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Sent. Corte Cost. 24/07/2000, n. 336

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1. Ingegneri e architetti - Progettazione - Onorario - Recesso del committente - Maggiorazione automatica del 25% - Funzione non risarcitoria. 2. Ingegneri e architetti - Progettazione - Onorario - Recesso del committente - Diritto del professionista al risarcimento del maggior danno - Ex art. 10, 2° c, L. 1949 n. 143 - Contrasto con art. 3 Cost. - Insussistenza.

1. Nel caso di recesso del cliente dall'incarico di progettazione conferito ad ingegnere o architetto, la maggiorazione automatica dell'onorario in misura del 25% stabilita dall'art. 10, comma 2 e dall'art. 18 della L. 2 marzo 1949 n. 143 è volta non ad un risarcimento forfettario del danno bensì a compensare il professionista per l'impossibilità di realizzare il proprio interesse alla fedele esecuzione del progetto predisposto. 2. L'art. 10, 2° c., della L. 2 marzo 1949 n. 143 secondo cui l'ingegnere o architetto ha diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno - oltre all'aumento automatico del 25% dell'onorario - nel caso che il committente receda dall'incarico affidatogli, non è in contrasto con l'art. 3 Cost.


(L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 10, 2° c. e 18)R (L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 10, 2° c.)

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