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13/07/2018

Bolzano: pubblicata la nuova legge territorio e paesaggio

La legge provinciale urbanistica entrerà in vigore dal 01/01/2020. La legge più corposa e discussa della legislatura è stata pubblicata sul Suppl. n. 3 al BURT 12/07/2018, n. 28. Ne fanno parte il contenimento del consumo di suolo e della dispersione edilizia, garantito grazie all'introduzione del nuovo strumento della delimitazione dell’area insediabile. Si lavora ora alle norme di attuazione.

La L.P. Bolzano 10/07/2018, n. 9 entrerà in vigore dal 01/01/2020, ad esclusione di alcune disposizioni in vigore dal 13/07/2018 ed andrà a sostituire due leggi: la legge urbanistica (L.P. Bolzano 11/08/1997, n. 13) e la legge per la tutela del paesaggio (L.P. Bolzano 25/07/1970, n. 16). La legge approvata mira a consentire uno sviluppo sociale e economico sostenibile e allo stesso tempo ridurre il consumo di suolo e la dispersione edilizia per proteggere in modo durevole ed efficace il paesaggio naturale e culturale della provincia.

OBIETTIVI DELLA LEGGE - Sono cinque gli obiettivi prioritari della legge:
- garantire uno sviluppo sostenibile;
- ridurre la dispersione edilizia e il consumo di suolo;
- rendere possibile una pianificazione più vincolante di quella attuale;
- introdurre procedure più trasparenti, snelle, semplici e vicine ai cittadini;
- creare un’offerta di alloggi a prezzi accessibili.

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO - L’elemento chiave utilizzato per centrare l’obiettivo è l’individuazione dell’area insediabile. I Comuni saranno (di nuovo) in grado di pianificare. La finalità della riforma è un ruolo più attivo e di pianificazione dei Comuni nell’impostazione dello sviluppo urbanistico. I Comuni non si limiteranno a rispondere alle domande dei privati come accade ora ma delimiteranno l’area in cui lo sviluppo viene favorito dalle regole previste nella legge; norme che riducono gli ostacoli burocratici, snelliscono le procedure e accorciano i tempi di autorizzazione.
La grande novità è, dunque, il programma di sviluppo comunale, che sarà lo strumento strategico in mano ai Comuni.
In sintesi gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge sono quattro:
- il piano strategico provinciale, che definisce le direttive fondamentali per lo sviluppo di tutto il territorio provinciale;
- il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio, con il quale i Comuni definiscono per dieci anni la strategia di sviluppo del territorio comunale;
- il piano comunale per il territorio e il paesaggio, che crea le fondamenta per mettere in pratica il programma di sviluppo;
- i piani di attuazione.
Per poter comunque reagire in modo flessibile agli sviluppi all’interno dell’area insediabile, le destinazioni d’uso delle superfici non saranno definite dal programma di sviluppo ma dal piano comunale per il territorio e il paesaggio. Questo piano potrà essere modificato, se necessario, in modo semplice e veloce, sempre rispettando i limiti posti dal programma di sviluppo.
Costruire al di fuori dell’area insediabile sarà l’eccezione. Al di fuori dell’area insediabile possono essere costruiti fondamentalmente solo edifici agricoli. Per un’eventuale ampliamento di edifici già esistenti ci saranno dei limiti precisi. Il consumo di suolo aggiuntivo così si riduce a zero. In linea di massima vale la regola secondo cui al di fuori dell’area insediabile non ci sarà ulteriore consumo di suolo se esistono delle alternative ecologicamente ed economicamente ragionevoli.

RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE EDILIZIA - Delimitando l’area insediabile e utilizzandola in modo più efficiente, la legge favorisce uno sviluppo più compatto di città e paesi e riduce notevolmente la dispersione edilizia. In futuro non sarà più possibile uno sviluppo a macchia di leopardo ma ci saranno aree abitate più compatte che ridurranno il consumo di suolo e i costi sociali.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE - La concessione edilizia in futuro sarà necessaria solo per lavori di grandi dimensioni (come le costruzioni ex novo), mentre per quelli più piccoli sarà sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ancora più semplice, o addirittura una serie di interventi liberi (ad esempio lavori di manutenzione ordinaria o di eliminazione di barriere architettoniche). Il principio sarà il seguente: più grandi sono i lavori, più grandi saranno gli effetti sociali e perciò maggiori anche i controlli e l’iter di approvazione.
Le procedure non saranno solo più snelle, ma anche più vicine ai cittadini. In tutti i Comuni, infatti, sarà introdotto un Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche che sarà l’unico punto di riferimento per il cittadino. Qui avrà tutte le informazioni necessarie e la modulistica, qui presenterà le sue richieste e troverà le sue risposte. Inoltre il Front office coordinerà le procedure all’interno dell’amministrazione comunale, raccoglierà tutti i pareri necessari e curerà il rispetto di tutte le scadenze.
A livello comunale vengono unificati tutti gli standard urbanistici (ad esempio il calcolo della cubatura, le distanze da rispettare) che finora erano diversi da Comune a Comune.

ALLOGGI A PREZZI ACCESSIBILI - La legge contiene una serie di interventi per garantire alloggi a prezzi accessibili. Pertanto si potrà costruire esclusivamente all’interno dell’area insediabile e in tal modo caleranno sensibilmente i costi di urbanizzazione e infrastrutturazione. Inoltre ogni forma di consumo di suolo obbligherà il Comune a recuperare una parte dell’aumento del valore di mercato degli immobili interessati e a destinare queste risorse all’edilizia abitativa. Infine la legge introduce un nuovo strumento: le abitazioni a prezzo calmierato. Lo strumento incentiva chi vuole comprare casa senza costi aggiuntivi per la comunità e prevede che un Comune, nella definizione di nuove zone edificabili, possa decidere che un certo numero di abitazioni previste in queste nuove zone vadano vendute o affittate ad un prezzo socialmente accessibile stabilito dal Comune stesso.
 

Dalla redazione