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Sent. C. Stato 31/07/2000, n. 4217

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Determinazione - Criteri generali di Regioni e Comuni - Atti del Sindaco, di quantificazione del contributo dovuto - Natura di atti paritetici - Relative giurisdizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Quantificazione - Eventuale impugnazione per violazione di legge ma non per eccesso di potere.
1. I provvedimenti di Regioni e Comuni - di cui all'art. 5, comma 1 ed all'art. 6 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 - con i quali vengono stabiliti i criteri generali circa la determinazione del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia, hanno natura regolamentare. Mentre gli atti con i quali il Sindaco quantifica (in applicazione dei criteri legislativi e regolamentari stabiliti) il contributo suddetto hanno natura di atti paritetici. Pertanto tutte le controversie - ad esclusione di quelle riguardanti i criteri generali esposti negli atti regolamentari - relative all'an e al quantum del contributo ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo. 2. L'atto di quantificazione del contributo può essere impugnato per violazione di legge ma non per eccesso di potere (come il difetto di motivazione); infatti una volta stabiliti i criteri di calcolo (che non vengano impugnati), la quantificazione del contributo consiste in semplici operazioni, per cui se queste sono sbagliate si può configurare la violazione di legge per violazione dei criteri di calcolo (p.e., per meri errori materiali o per errati presupposti di fatto o giuridici) ma non per carenza di motivazione giacché l'interessato può sempre ricostruire i passaggi logici con i quali si è ottenuto l'importo del contributo, sulla base dei prefissati criteri generali.

1a. Sul contributo di costruzione dovuto per il rilascio della concessione edilizia ved. C. Stato V 10 dicembre 1999 n. 2072R [La P.A. può rivolgersi al garante del pagamento dei contributi dovuti per la concessione edilizia solo dopo il loro omesso pagamento oltre i termini stabiliti dall'art. 3, lett. c) della L. 28 febbraio 1985 n. 47R]; V 6 dicembre 1999 n. 2056R (Sull'importo dei contributi di costruzione ex art. 1 L. 28 gennaio 1977 n. 10R, che va determinato in base alla norma vigente alla data di rilascio della concessione; V 9 novembre 1999 n. 1862R (Giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie su an e quantum dei contributi di costruzione); V 21 ottobre 1998 n. 1512R (Come V 99/2056); V 30 ottobre 1997 n. 1207R (Obbligo del Comune di restituire le somme indebitamente pagate per contributo di costruzione, più interessi ma senza rivalutazione); V 6 maggio 1997 n. 462R (Calcolo del contributo di costruzione in base al carico urbanistico accertato, senza bisogno di motivazione); V 6 maggio 1997 n. 458R (Possibile rideterminazione da parte P.A. dell'importo del contributo di costruzione); V 26 giugno 1996 n. 799[R=W26G96799] (Criterio di calcolo del contributo ex art. 13 L. 28 febbraio 1985 n. 47 per il rilascio della concessione in sanatoria); V 24 maggio 1996 n. 590R (Facoltà del Comune - ex art. 11, 2° comma, L. 1977 n. 10 - di fissare modalità e tempi di riscossione del contributo di costruzione); V 3 luglio 1995 n. 1001R (Sul ritardato versamento del contributo edilizio e caso in cui è illegittima l'applicazione delle sanzioni ex art. 3 L. 1985 n. 47); V 12 giugno 1995 n. 894R (Contributo di edificazione ex art. 3 L. 1977 n. 10 non dovuto in caso di rinuncia o non utilizzo della concessione edilizia); V 14 dicembre 1994 n. 1471R (Nei casi in cui ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria è dovuto, ex art. 13 L. 1985 n. 47, il pagamento del doppio del contributo ordinario dovuto, la P.A. non può richiedere in aggiunta anche il contributo ordinario); V 25 ottobre 1993 n. 1071R (Come C. Stato V 1999 n. 2056); V 24 luglio 1993 n. 799R (Autorizzazione gratuita, ex art. 7, 1° comma, L. 25 marzo 1982 n. 94R, per gli interventi edilizi di risanamento conservativo); V 21 dicembre 1992 n. 1549R (Contributo edilizio ex art. 3 L. 1977 n. 10 per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione ex art. 11, 1° c., stessa legge); V 21 dicembre 1992 n. 1547R [Sulla differenza fra concessione e concessione gratuita (art. 9, lett. , L. 1977 n. 10) e fra regime di concessione e regime di autorizzazione (artt. 31, lett. e , L. 5 agosto 1978 n. 457 e art. 7 L. 25 marzo 1982 n. 94)]; V 31 ottobre 1992 n. 1145R (Come C. Stato V 1997 n. 1207); V 3 febbraio 1992 n. 96R (Contributo di concessione dovuto per seminterrati destinati a posti macchina).
(L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 5, comma 1 e art. 6)R

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