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Sent. C. Cass. pen. 17/12/1999, n. 4086

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Reato - Demolizione dell'opera abusiva - Condizione per la sospensione condizionale della pena.
1. In caso di reato commesso per abusi nello svolgimento dell'attività edilizia, la sospensione condizionale della pena può essere concessa legittimamente se subordinata alla demolizione dell'opera abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi, in applicazione dell'art. 165 Cod. pen. il quale stabilisce che occorre chiaramente eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato perché possa essere concessa la sospensione condizionale della relativa pena.

1a. Sugli abusi edilizi per i quali si configura un reato ved. C. Stato IV 29 aprile 2000 n. 2544R (Sanzioni amministrative applicabili); Cass. pen. V 2 dicembre 1999 n. 13812 (1. Demolizione eventuale; 2. Individuazione dell'autore materiale del reato); Cass. pen. III 19 ottobre 1999 n. 11839 (Nozione di costruzione precaria); Cass. pen. III 15 ottobre 1999 n. 11808 (Natura permanente del reato - Quando cessa); Cass. pen. III 9 ottobre 1999 n. 2294.
(Cod. pen. art. 165)

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