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04/07/2018

Decorrenza del termine di impugnazione del permesso di costruire da parte di terzi

Con riferimento all'impugnazione dei titoli edilizi, il Consiglio di Stato ha riaffermato i principi per la verifica del rispetto del termine decadenziale per proporre l'azione di annullamento del permesso di costruire e chiarito il concetto di "piena conoscenza" del provvedimento, idonea a far decorrere il termine.

La Sent. C. Stato 23/05/2018, n. 3075, ha ribadito che il termine per impugnare il permesso di costruire da parte di terzi decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che la "piena conoscenza" del provvedimento non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente.

Nel caso di specie, in applicazione dei descritti principi, è stato ritenuto che il termine per l'impugnazione del permesso di costruire è iniziato a decorrere dal momento in cui il ricorrente - proprietario confinante di un immobile posto di fronte a quello oggetto dei contestati titoli edilizi - ha avuto conoscenza dell'esistenza del permesso di costruire e della sua portata lesiva e manifestato al Comune preoccupazioni in ordine alla conformità dell'intervento alla disciplina di riferimento. 

 

Dalla redazione