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Sent.C. Cass. 09/10/2000, n. 13447

47924 47924
1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Spostamenti del lavoratore funzionali alla sua attività - Vi rientrano - Limiti.
1. Nella nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo.

1a. Ved. Cass. 18 settembre 2000 n. 12325R.
(T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)

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