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Sent.C. Cass. 22/12/1999, n. 14456

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Procedimento ex art. 11 L. 1980 n. 319 e art. 29 L. 1942 n. 794 - Applicabile solo ai soggetti ivi indicati.
1. La disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319 e 29 L. 13 giugno 1942 n. 794 in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall'Autorità giudiziaria ha carattere di specialità, e può essere, pertanto, applicata ai soli ausiliari del giudice elencati nelle menzionate norme.

Sul compenso al C.T.U. ved. Cass. 6 maggio 1999 n. 4539R (Distinti onorari dovuti al C.T.U. per ciascuna delle stime eseguite per più cose pignorate).
(L. 8 luglio 1980 n. 319, art 11R; L. 13 giugno 1942 n. 794, art. 29)[R=L79442,A=29]

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