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27/06/2018

ATI “sovrabbondanti”: esclusione del divieto generale di partecipazione alla gara

Il TAR Emilia Romagna-Bologna, sent. 20/06/2018, n. 518, ha confermato l’orientamento della giurisprudenza in materia di ammissibilità alla gara pubblica del raggruppamento c.d. “sovrabbondante”.

Ed infatti il TAR ha ribadito che il sovradimensionamento del raggruppamento di imprese (c.d. ATI sovrabbondante) non è di per sé illecito, ma piuttosto ha carattere neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole sulla liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica. Ciò in linea con l’orientamento espresso dall’ANAC (ex AVCP) con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 secondo la quale non è ammissibile un divieto generale di partecipazione per tali raggruppamenti, dovendo la questione essere valutata in relazione alla eventuale concreta portata anticoncorrenziale.

Dalla redazione