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Sent. C. Cass. pen. 23/11/1999, n. 83

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Lavori in aree protette - I tre provvedimenti necessari.
1. Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente parco; questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti con legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione; essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio; pertanto, in tali casi sono applicabili sia il D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, sia la L. 6 dicembre 1991 n. 394 (legge-quadro sulle aree protette), in quanto le due discipline concorrono; infatti l'istituzione del parco regionale non fa venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica.

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