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Sent. C. Cass. 14/12/1999, n. 14022

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme applicabili - Quelle vigenti all'inizio dei lavori - Concessione edilizia in base a piano regolatore previgente - Irrilevanza.
1. La normativa edilizia applicabile in materia di distanze è quella vigente al momento di inizio dei lavori, né rileva che l'erigenda costruzione sia conforme alla concessione edilizia rilasciata in base al piano regolatore generale previgente perché anzi il provvedimento concessorio decade se la costruzione non è iniziata prima dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta e non è compiuta nel triennio successivo; in particolare poi deve applicarsi la normativa che disciplina le distanze tra costruzioni anche se la Pubblica amministrazione ha ordinato la demolizione di quella già esistente, ma il relativo provvedimento è stato impugnato.

Sulle leggi e sulle prescrizioni comunali che regolano le distanze in materia di edilizia ed urbanistica (come regolamento edilizio, programmi di fabbricazione, piani regolatori) ved. Cass. 23 novembre 1999 n. 12984R (1. Le norme dei regolamenti comunali edilizi sulle distanze non sono derogabili. - 2. La sanatoria edilizia opera nei rapporti fra l'autore della costruzione e la pubblica Amministrazione ma non fa venir meno la contrarietà della costruzione alle norme sulle distanze); Cass. 3 agosto 1999 n. 8383R (È tassativa e inderogabile la prescrizione del D.M 1° aprile 1968 n. 1404 secondo cui negli edifici ricadenti in determinate zone deve essere sempre rispettata una distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti); Cass. 2 giugno 1999 n. 5390R (Le distanze di cui all'art. 873 Cod. civ. devono essere osservate anche tra il fondo comune e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini); Cass. 29 aprile 1999 n. 4343R (Le norme dei regolamenti edilizi sulle distanze hanno carattere integrativo di quelle del Codice civile, ai sensi degli artt. 872 e 873 Cod. civ., e hanno pertanto valore di norme giuridiche così che la loro violazione comporta non solo il risarcimento dei danni ma anche la riduzione in pristino). Sono conformi a quest'ultima sentenza, fra le altre, le seguenti: C. Stato V 9 dicembre 1997 n. 1487R, Cass. 2 maggio 1997 n. 3820R, Cass. 23 giugno 1995 n. 7154R, Cass. 28 ottobre 1994 n. 8895R.

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