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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità del direttore lavori per la fornitura di materiali
Nel caso di specie, la Corte di appello, basandosi su una comunicazione del direttore dei lavori con la quale quest'ultimo garantiva la qualità del prodotto, aveva ritenuto che il professionista - che aveva la qualifica e la competenza per orientare le scelte di acquisto della committenza - fosse responsabile dei vizi della pavimentazione utilizzata ai sensi dell'art. 1490 c.c., che disciplina la garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta.
La Sent. C. Cass. civ. 17/05/2018, n. 12116 ha cassato la sentenza di appello e chiarito che la garanzia ex art. 1490 c.c., che è tipica garanzia del venditore, può essere assunta da un soggetto diverso dal venditore ove questi sia in particolari rapporti (di commissione, di preposizione istitutoria etc.) con il venditore, ma non con il committente - acquirente (come nel caso di specie).
Inoltre, lo stesso contenuto della suddetta comunicazione non integrava alcuna assunzione in proprio della tipica garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c.: con essa il direttore dei lavori, estraneo al rapporto contrattuale diretto tra il fornitore della merce ed il committente, si è limitato ad esprimere un parere di congruità sul materiale utilizzato, peraltro già acquistato dalla committente e posato dall'appaltatrice, ma non ha certo assunto gli specifici obblighi di garanzia, anche in relazione ad eventuali vizi occulti, posti dall'art. 1490 c.c. a carico del venditore.
La Suprema Corte ha concluso che l'eventuale responsabilità del direttore dei lavori, ai sensi dell'art.1655 c.c. e dell'art. 2230 c.c., ha presupposti, contenuto e natura giuridica del tutto diversi da quelli previsti dall'art. 1490 c.c., fondandosi sulla violazione di specifici obblighi di vigilanza, secondo il parametro della diligentia quam in concreto.