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Sent.C. Cass. 26/05/1999, n. 5113

47501 47501
1. Strada pubblica - Nozione.
1. Agli effetti dell'art. 879, comma 2, Cod. civ., deve considerarsi pubblica la via o piazza appartenente ad un Ente territoriale autarchico e da questo destinata, con espressa o tacita manifestazione di volontà, al servizio pubblico, ovvero la strada privata gravata da servitù di uso pubblico, acquistata per usucapione o avente titolo in una convenzione tra il proprietario del suolo stradale e la Pubblica amministrazione.

1. Sulla nozione di strada pubblica ved. anche Cass. 28 maggio 1979 n. 3092[R=W28MA793092] e 8 novembre 1977 n. 4775[R=W8N774775].
(Cod. civ. art. 879, 2° c.)

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