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Sent. CGAR. Sicilia 11/10/1999, n. 417

47388 47388
1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Osservazioni di privati - Vicende ante L. 1990 n. 241 - Natura - Rigetto - Obbligo di motivazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Osservazioni di privati - Ex L. 1990 n. 241 - Finalità - Rigetto - Obbligo di motivazione. 3. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Osservazioni di privati - Rigetto - Non adeguatamente motivato - Illegittimità.
1. Il rigetto da parte dell'Amministrazione delle osservazioni dei privati al piano regolatore generale in itinere - con riferimento a vicende anteriori alla L. 7 agosto 1990 n. 241-- le quali tutelano interessi partecipativi e non hanno solo valore di collaborazione,. deve essere adeguatamente motivato. 2. Le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati al piano regolatore generale in itinere - previste in via generale dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 al fine di consentire che il punto di vista del privato eventualmente leso dalle previsioni del piano venga adeguatamente considerato - costituiscono strumenti di partecipazione amministrativa; pertanto il loro rigetto da parte dell'Amministrazione deve essere congruamente motivato. 3. É illegittima la delibera con cui l'Amministrazione rigetta osservazioni di privati al piano regolatore generale in itinere con la semplice motivazione di un generico "interesse privato".

1a. (PIANI-PR.2/1) Sulle osservazioni di privati al piano regolatore ved. C. Stato IV 20 febbraio 1998 n. 301R e 1° luglio 1992 n. 654R (Finalità della pubblicazione del piano regolatore è quella di consentire osservazioni di privati e conseguenti modifiche del piani); C. Stato IV 7 marzo 1997 n. 207R e Csi 1° giugno 1993 n. 227R e C. Stato IV 15 luglio 1992 n. 682R (Sul rigetto di osservazioni di privati); C. Stato V 11 giugno 1996 n. 777R e C. Stato IV 21 novembre 1992 n. 958R (Dopo la pubblicazione del piano regolatore e le modifiche ad essa apportate su osservazioni di privati o rilievi in sede di approvazione, non occorre ripubblicazione del piano); C. Stato IV 6 maggio 1996 n. 566R e 21 gennaio 1993 n. 74R (Le osservazioni di privati al piano regolatore si configurano come forma di collaborazione, per cui non occorre una specifica e dettagliata loro confutazione); Csi 1° giugno 1993 n. 227R (Sulle finalità delle osservazioni dei privati e la loro diversità dall'opposizione).
(L. 7 agosto 1990 n. 241)R

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