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30/05/2018

Ingegneri e architetti: sospensione disciplinare e trattamento pensionistico

Con la sentenza 27/04/2018, n. 10281, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il periodo di sospensione per motivi disciplinari dall'esercizio della professione di ingegnere o architetto va riconosciuto ai fini del trattamento pensionistico dovuto dall'INARCASSA, stante il principio di autonomia tra l'ordinamento previdenziale e quello dell'ordine professionale.

Al riguardo la Suprema Corte ha rilevato che né la L. n. 6 del 1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), né il R.D. n. 2537 del 1925 (Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto) collegano alla sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi, l'effetto di far venire meno la caratteristica della continuità dell'esercizio della professione, requisito sostanziale necessario ai fini dell'iscrizione alla Cassa ai sensi dell’art. 7 dello Statuto INARCASSA.

È stato precisato inoltre che la suddetta sospensione non rende l'esercizio della professione solo occasionale o saltuario, ma realizza, piuttosto, un intervallo o una parentesi, al pari di quanto accade in caso di astensione volontaria dall'attività o di impedimento di altra natura, ad esempio, per malattia, in cui l'esercizio dell'attività riprende il suo corso appena la causa ostativa viene meno.

Dalla redazione