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Sent. C. Cass. pen. 18/03/1999, n. 5453

47314 47314
1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Variante - Art. 15 L. 1985 n. 47 - Abrogazione implicita ex L. 1996 n. 662. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Varianti - Opere di ristrutturazione - Non sono tali - Normativa applicabile.
1. In materia edilizia, "l'attività" ha ricevuto nuova e completa regolamentazione dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, che ha implicitamente abrogato il regime precedente, contenuto nell'art. 15 L. 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto il raffronto tra le due fattispecie normative non consente di individuare ipotesi già soggette alla precedente disciplina non riconducibili a quelle contemplate dalla nuova. 2. In materia edilizia, non sono riconducibili alla categoria dell'attività in variante ed alla correlativa disciplina, le opere effettuate nel corso di una ristrutturazione, come, ad esempio, una demolizione e ricostruzione di muri perimetrali con conseguente modifica delle unità immobiliari, nonché di quelle effettuate in violazione delle prescrizioni particolari contenute nella originaria concessione; siffatti interventi, comportando una violazione delle prescrizioni e modalità esecutive della originaria concessione, integrano, per contro, gli estremi del reato di costruzione in parziale difformità ai sensi dell'art. 20 lett. a) L. 28 febbraio 1985 n. 47.

1a. (CED-VAR.1) Sulla concessione edilizia in variante ved. Cass. pen. III 5 agosto 1998 n. 2097 (L'art. 15 L. 1985 n. 47 è stato implicitamente abrogato dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662); C. Stato V 30 aprile 1997 n. 421R (Sulle misure di salvaguardia delle domande di concessione edilizia in caso di variante urbanistica a piano regolatore); C. Stato V 11 aprile 1996 n. 392R (In tema di concessione edilizia, sulle condizioni di applicabilità dell'art. 15 L. 1985 n. 47 per l'approvazione di variante in corso d'opera); C. Stato V 2 febbraio 1995 n. 184R; C. Stato V 19 novembre 1994 n. 1333R (Distinzione della concessione edilizia in variante da nuova concessione); C. Stato V 17 novembre 1994 n. 1332R (Obbligo di applicazione delle misure di salvaguardia della concessione edilizia, anche in caso di variante); C. Stato V 4 gennaio 1993 n. 26R (1. Sugli elementi da considerare al fine di discriminare una nuova concessione edilizia dalla variante ad altra preesistente; 2. Sull'iter procedimentale da seguire per la concessione relativa a variante edilizia); Csi 21 marzo 1992 n. 59R (Sulla distinzione fra concessione in variante e nuova concessione).
[L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20, lett a)]R (L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 15; L. 23 dicembre 1996 n. 662)R

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