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Sent. C. Cass. pen. 24/02/1999, n. 758

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Ordine di demolizione - Competenza del P.M. e non del giudice dell'esecuzione. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Ordine di demolizione - Procedura di correzione errore materiale
1. L'esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, con la determinazione delle modalità relative, spetta al Pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, e non già al giudice dell'esecuzione, che può essere adito dalle parti (P.M. condannato, parti civili) o da altri interessati (terzi, che possano ottenere un pregiudizio, associazioni ambientaliste facultate ad intervenire nel processo) soltanto per risolvere controversie che insorgano nel corso dell'attuazione della misura ripristinatoria. 2. Mediante la procedura di correzione dell'errore materiale è possibile disporre l'ordine di demolizione, irrogato in seguito a sentenza di condanna per costruzione abusiva ai sensi dell'art. 7 ultimo comma L. 28 febbraio 1985 n. 47, in caso di omissione dello stesso o di erronea applicazione del più ampio ed economicamente impegnativo ordine di rimessione in pristino, previsto dall'art. 1 sexies L. cit. dal momento che in entrambi i casi si tratta di una sanzione amministrativa esercizio di un potere autonomo del giudice penale e di un atto dovuto.

1a. e 2a. (ATED-ABUSI.3A) Sulla demolizione di opere abusive ved. Csi 14 giugno 1999 n. 280R e Csi 18 novembre 1998 n. 662R su demanio marittimo (Per l'ordine di demolizione in zona demaniale non occorre motivazione); C. Stato V 19 marzo 1999 n. 286R (L'ordine di demolizione deve di regola essere motivato); Cass. pen. III 13 gennaio 1999 n. 309 [Sul significato e portata che ha, in tema di demolizione, il richiamo - contenuto nell'art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47R - dell'art. 17 lett. b) L. 28 gennaio 1977 n. 10]R; Cass. pen. III 18 dicembre 1998 n. 2882 (La demolizione non è impedita dall'alienazione dell'immobile); C. Stato V 11 febbraio 1999 n. 144R e C. Stato V 14 ottobre 1998 n. 1483R (Condizioni in cui non occorre motivazione specifica per l'ordine di demolizione); Cass. pen. III 21 ottobre 1998 n. 1945 (Sulla autonomia dei rapporti fra ordinanza di demolizione del Sindaco e del giudice penale); C. Stato V 14 ottobre 1998 n. 1462R e 24 marzo 1998 n. 350R e 30 aprile 1997 n. 410R (Per l'ordine di demolizione non è necessario il parere della Sezione urbanistica); Cass. pen. V 30 settembre 1998 n. 10309 (É legittimo il provvedimento di sospensione della pena, condizionata alla demolizione dell'opera abusiva); Csi 14 aprile 1998 n. 199R (É legittimo l'ordine del Sindaco di demolizione di una costruzione eretta su suolo demaniale); C. Stato V 24 marzo 1998 n. 350R (Per l'ordine di demolizione di opera abusiva in zona vincolata non occorre autorizzazione dell'Autorità preposta al vincolo); C. Stato V 24 marzo 1998 n. 345R (Sull'ordine di demolizione ha competenza il Sindaco); Csi 18 marzo 1998 n. 161R (L'ordinanza che contesta la mancata demolizione di un immobile deve essere notificata a tutti i proprietari); Cass. pen. III 24 febbraio 1998 n. 4262 (L'atto che accerta l'inosservanza dell'ordine di demolizione ha natura dichiarativa); C. Stato V 19 febbraio 1998 n. 172R (1. Sulla valutazione della compatibilità della demolizione gratuita con gli interessi pubblici la competenza è del Sindaco e non degli Organi collegiali del Comune; 2. La demolizione e l'acquisizione gratuita sono due provvedimenti repressivi con portata diversa); Csi 29 dicembre 1997 n. 574R (L'ordine di demolizione è un atto dovuto); C. Stato V 4 novembre 1997 n. 1234R (Non ha rilevanza che gli atti preparatori di una demolizione siano predisposti da un esperto estraneo all'Amministrazione). Ved. anche C. Stato V 30 aprile 1997 n. 410R.
(L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 1 sexies e 7, u.c.)R

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