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Sent.C. Cass. 09/02/2000, n. 1449

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1. Appalti - Responsabilità dell'appaltatore - Verifica delle strutture o delle fondazioni preparate dal committente o da terzi - Suo obbligo.
1. L'appaltatore o il prestatore d'opera incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1175 Cod. civ., se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell'arte, dell'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola altresì i doveri di adempiere alla obbligazione con correttezza e buona fede se, avendo accertato l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera.

1. Conf. Cass. 18 marzo 1980 n. 1781. Ved. nel medesimo senso, Cass. 22 giugno 1994 n. 5981R; 11 gennaio 1989 n. 80R; 7 aprile 1987 n. 3356R; 25 luglio 1984 n. 4352[R=W25L844352]; 20 gennaio 1982 n. 377[R=W20GE82377].
(Cod. civ. artt. 1175, 1176, 1229, 1655, 2697)

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