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Sent. C. Cass. 25/03/1999, n. 2834

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1. Edilizia ed urbanistica Distanze Costruzioni in appoggio o in aderenza ex artt. 874, 876, 884 Esclusione in zone sismiche.
1. Nelle zone soggette alla L. 25 novembre 1962 n. 1684 (legge sismica) non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli artt. 884, 874, 876 C.c. (che attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio con innesto nel muro comune, di costruire in appoggio ottenendo la comunione forzosa del muro, di innestare il proprio muro in quello vicino), trattandosi di discipline inoperanti per la prevalenza della relativa, specifica legislazione, con la conseguente nullità di ogni contraria convenzione.

1a. (DIST.10) - Sulla inapplicabilità in zone sismiche - in forza della prevalenza della legislazione speciale che regola l'attività edilizia in tali zone - delle norme di cui agli art. 874, 876, 884 riguardanti la possibilità di costruzioni in appoggio o in aderenza a quelle del vicino, ved. Cass. 25 luglio 1992 n. 8998R (Le convenzioni contrarie alla suddetta regola sono nulle).
(Cod. civ. artt. 874, 876, 884; L. 25 novembre 1962 n. 1684)[R=L168462]

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