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Sent.C. Conti 29/03/1999, n. 116

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1. Appalti oo.pp. Anticipazione all'appaltatore Sospensione dei lavori Conseguente rinviata erogazione dell'anticipazione Legittimità.
1. L'anticipazione erogata all'appaltatore ai sensi dell'art. 3 L. 10 dicembre 1981 n. 741 in ragione del 20% del prezzo contrattualmente stabilito a seguito dell'aggiudicazione di un contratto d'appalto d'opere pubbliche deve essere revocata nel caso di mancato inizio o di difficoltà nell'esecuzione dei lavori, come dispone l'art. 12 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; pertanto non possono ravvisarsi né antigiuridicità né colpa grave nel comportamento del Sindaco che in considerazione della sospensione dell'esecuzione dei lavori rinvia il pagamento della detta anticipazione.

1a. (AZ.1) Sulla revoca (non risultano precedenti sul rinvio della sua erogazione in seguito a sospensione dei lavori) dell'anticipazione all'appaltatore di opera pubblica (che poi è stata vietata dall'art. 5 L. 28 maggio 1997 n. 140R) ved. Cass. 20 febbraio 1997 n. 1569R.
(R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 12R; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 3[R=L74181,A=3]; L. 28 maggio 1997 n. 140, art. 5)R

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