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Sent. C. Cass. 28/11/1998, n. 12105

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme per le costruzioni - Violazione - Illegittimità dell'opera edilizia - Diversa valutazione del giudice - Inammissibilità.
1. La previsione nell'art. 873 del Cod. civ. di una distanza nelle costruzioni non minore di tre metri o di altra maggiore stabilite nei regolamenti comunali integrativi della norma del Codice civile, non consente al giudice di derogarvi con una propria valutazione, escludendo il carattere dannoso o pericoloso dell'intercapedine quando essa sia di poco inferiore al minimo distacco previsto e di ritenere la legittimità della nuova costruzione.

1. Conf. Cass. 2 dicembre 1994 n. 10351R.
(Cod. civ. art. 873)

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