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Sent. CGAR. Sicilia 18/11/1998, n. 662

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Demolizione - Opere realizzate su demanio marittimo - Motivazione - Non occorre - Destinatario del provvedimento di demolizione.
1. In caso di costruzione di opere edilizie abusive sul suolo del demanio marittimo, se ne può ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 54 del Codice navale, indipendentemente dalla ragione per cui quelle opere sono state eseguite; il provvedimento di demolizione, che non abbisogna di motivazione, è destinato al proprietario oppure a chi comunque utilizza le opere pur costruite da terzi.

1. Ved. Csi 20 dicembre 1996 n. 476[R=WCSI20D96476], C. Stato V 16 aprile 1984 n. 301[R=WCS16A84301].
(Codice navale art. 54)

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